Per come si è presentato nel 2010, il problema dell'università italiana sembra ridursi al solo problema dei "novemila" ricercatori (NB: loro, già assunti a tempo indeterminato !!!). E gli altri ? da "Metro News Italy" del 12 maggio 2010. EMMAweb lascia il suo commento sul titolo III del disegno di legge di riforma dell’Università, presentato al Senato (poi approvato, NdR), che mette ad esaurimento il ruolo dei ricercatori universitari e penalizza i giovani che aspirano a diventare ricercatori di ruolo, ...
Domanda "da un milione di Euro" : perchè le Borse di Studio italiane non godono di copertura previdenziale (INPS) antinfortunistica (INAIL) e assicurativa per danni (RCa terzi) ??? Bisogna forse aspettare che succeda "qualcosa di serio" ???
INIZIATIVA - PROPOSTA LEGISLATIVA FORMULATA DA E.M.M.A.: Ai fini della legge, si definiscono "studenti" coloro che risultino regolarmente iscritti a Corsi di Laurea triennale, specialistica o magistrale, ovvero a Corsi di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Perfezionamento ("Master"). La concessione di borse di studio da parte delle Università, o altri Enti e Associazioni finalizzate alla ricerca ed al progresso in campo umanistico ovvero scientifico, è subordinata allo status di "studente" del percipiente. E’ fatto divieto di concedere borse di studio a percipienti che posseggano uno dei seguenti requisiti: non siano "studenti" come definito al comma precedente; siano di età superiore ai 40 anni compiuti; siano "studenti" in quanto iscritti una seconda volta a Corsi di Laurea triennale, specialistica o magistrale, già avendo conseguito in precedenza un titolo corrispondente in altra disciplina; siano "studenti" in quanto iscritti una seconda volta a Corsi di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Perfezionamento ("Master"), già avendo conseguito in precedenza un titolo corrispondente in altra disciplina.
Nel caso in cui un soggetto risulti vincitore di una borsa di studio e possegga tutti i requisiti definiti al comma precedente, la borsa di studio è di diritto trasformata in "assegno" di Specializzazione, o di Ricerca, o di Perfezionamento. Tali assegni sono esenti da tassazione IRPEF e sono soggetti alle ritenute INPS – gestione separata.
Oltre la copertura previdenziale (INPS) - la quale spetta normalmente a carico dei rapporti di lavoro, incluse le COLLABORAZIONI e gli ASSEGNI DI RICERCA - riteniamo che le Borse di Studio italiane dovrebbero essere ANCHE soggette all'obbligo di copertura antinfortunistica (INAIL) e assicurativa per danni (RCa terzi) !!! Infatti, se è vero che le attività svolte sotto la formula della borsa di studio sono in effetti attività di formazione e orientamento simili al TIROCINIO, allora il Decreto 25 marzo 1998, n,142 de il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede : Art. 3 - Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
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